Rischio movimentazione manuale dei carichi

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La sicurezza aziendale è un obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i.
Offriamo consulenza per la tua società analizzando i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro.

Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi

Ai sensi del D.Lgs 81/08 per movimentazione manuale dei carichi si intende qualsiasi tipo di attività che comportioperazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli.

 

Come sempre il Datore di Lavoro ha l’obbligo di cercare in prima misura di eliminare il rischio agli ambienti sotto la sua supervisione, equalora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, “adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati, e fornisce ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio attrezzandosi con ausili meccanico di sollevamento (paranchi, gru e piattaforme) o di spinta (carrelli e muletti).

In effetti il rischio per la salute deve essere valutato non solo relativamente alle azioni di sollevamento (movimentazione manuale dei carichi) ma anche di traino spinta ed infine relativamente ai cosiddetti movimenti ripetuti o ripetitivi. Ancora oggi i rischi connessi con tali attività lavorative sono tra i più diffusi e spesso determinano malattie professionali.

Per questo è necessario che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e ogni azienda possieda il documento di valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi al fine di determinare il livello di rischio.

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