La valutazione del rischio fulminazione è uno degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81.08 per il datore di lavoro, per garantire la protezione dalle scariche atmosferiche.
Nello specifico, l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 prevede che egli debba prendere misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione diretta e indiretta. Per questo, è tenuto ad eseguire una valutazione del rischio fulminazione, sulla base della quale adottare le misure tecniche e organizzative necessarie.
L’art. 84, del D.lgs. 81/08 e prevede nello specifico che il datore di lavoro provveda “affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica“.
La valutazione del rischio fulminazione non va confusa con la valutazione del rischio elettrico, nel cui ambito si può identificare il rischio di folgorazione (o elettrocuzione), ovvero un passaggio di corrente attraverso il corpo umano dovuto al contatto diretto o indiretto con la fonte energia.
La nuova norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), definisce quali sono le modalità per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione.
Nella valutazione del rischio fulminazione, i dati di cui è necessario disporre sono:
- caratteristiche ambientali e densità dei fulmini nella zona dove la struttura e le linee entranti sono collocate;
- caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature (e rispettive tensioni di tenuta all’impulso);
- ammontare economico e sociale delle perdite, impatto ambientale dei danni e costo delle riparazioni.
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