Rischio da agenti fisici
Offriamo consulenza per la tua società analizzando i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro.
Rischio da agenti fisici
L’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici è regolata dal D.Lgs 81/08, al titolo VIII.
Prevital Group esegue gli accertamenti tecnici, le perizie, le misure e le valutazioni necessarie per determinare il livello di rischio nei luoghi di lavoro soggetti a specifiche prescrizioni in materia di esposizione dei lavoratori agli agenti fisici.
L’esperienza acquisita da Prevital Group permette di ottenere il risultato di un accertamento professionale, corredato da tutta la documentazione dei rilievi prevista dagli enti di vigilanza, con contemporanea ottimizzazione del costo per il cliente.
Eseguiamo misurazioni di rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche e radiazioni ionizzanti.
RUMORE
La valutazione mediante misurazioni del rischio da agenti fisici è richiesta, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo II, in ambienti di lavoro rumorosi, tipicamente nel comparto della lavorazione industriale e nell’edilizia, ma anche in alcuni casi particolari.
La valutazione viene effettuata da un tecnico qualificato e l’effettuazione di viene eseguita utilizzando un fonometro.
I dati acquisiti durante la campagna di misurazioni sono rielaborati per calcolare gli indici di esposizione riferiti alle diverse mansioni oggetto della valutazione. In merito al RUMORE gli indici di esposizione sono rappresentati dai seguenti:
- livello di esposizione giornaliero o settimanale al rumore (LEX,8h o LEX,W) riferito ad ogni mansione e relativa incertezza;
- livello di picco massimo (Lpeak) riferito ad ogni compito lavorativo con esposizione al rumore e relativa incertezza.
Viene inoltre effettuata la verifica di efficienza dei DPI messi a disposizione dell’azienda oppure indicando i DPI necessari da utilizzare.
Nel caso in cui si riscontri un livello di esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione, viene elaborato un programma di misure di riduzione dell’esposizione come previsto dal D.lgs. 81/08.
Inoltre, Prevital Group aiuta i suoi clienti ad individuare, ed applicare, le misure di sicurezza più adeguate per il caso specifico: attività di formazione per i lavoratori, uso di apparecchiature alternative, rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa, ecc.
La valutazione dei rischi da rumore va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
VIBRAZIONI
La valutazione del rischio vibrazioni è richiesta, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo III, in presenza di utensili vibranti (smerigliatrici, martelli demolitori, avvitatori, decespugliatori, ecc) e nei casi di guida di determinati mezzi da lavoro (carrelli elevatori, escavatori, trattori, alcuni mezzi di trasporto, ecc).
Sono molti i comparti, le mansioni, i lavoratori esposti a questo rischio.
L’esposizione al rischio vibrazioni di identifica in:
- Esposizione del sistema Mano – Braccio, HAV (Hand/arm vibration)
- Esposizione del corpo intero, WBV (Whole Body Vibration)
Prevital Group per svolgere la valutazione del rischio da agenti fisici utilizza un accelerometro.
I dati acquisiti durante la campagna di misurazioni del rischio da agenti fisici sono rielaborati per calcolare gli indici di esposizione riferiti alle diverse mansioni osservate ed include una serie di indagini e controlli al fine di misurare l’intensità e la durata delle vibrazioni e, dunque, i livelli di pericolosità.
Inoltre, Prevital Group aiuta i suoi clienti ad individuare, ed applicare, le misure di sicurezza più adeguate per il caso specifico: attività di formazione per i lavoratori, uso di apparecchiature alternative, rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa, ecc.
La valutazione dei rischi da vibrazioni va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
La valutazione del rischio campi elettromagnetici (CEM) è uno strumento importante per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori esposti. La valutazione strumentale dei campi elettromagnetici è richiesta, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo IV, in presenza di sorgenti diverse, in funzione degli assorbimenti di corrente e delle loro caratteristiche di dispersione dei campi.
Gli effetti possono essere diretti o indiretti, e le normative si pongono l’obiettivo di proteggere la persona da entrambi. I primi sono quelli immediatamente riscontrabili, e che possono provocare ad esempio nausea, riscaldamento del corpo (o parti di esso), effetti su nervi, muscoli o organi sensoriali.
Gli effetti indiretti, invece, insorgono a livelli espositivi più bassi e riguardano, ad esempio:
- interferenze con dispositivi elettronici impiantati passivi (protesi, piastre di metallo, ecc.);
- interferenze con dispositivi elettronici impiantati attivi (come pacemaker o defibrillatori impiantati);
- interferenze con altre attrezzature e dispositivi medici elettronici;
- innesco involontario di detonatori, incendi o esplosioni;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto.
La valutazione dei rischi da campi elettromagnetici va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)
La misurazione dell’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali è da compiersi, ai sensi del D.Lgs 81/08, Titolo VIII, Capo V, in presenza di lampade o macchine le cui emissioni ottiche non risultino giustificabili (ovvero sicure a priori) e in quelle situazioni in cui il livello di rischio non sia valutabile altrimenti.
Esempi di attività in cui potrebbero essere presenti tali sorgenti sono:
- Dermatologia/Estetica
- Forni di fusione metalli/vetro
- Metalmeccanica (qualsiasi attività con fasi lavorative di saldatura , fotoincisione, taglio laser)
- Laboratori con lampade germicida
- Carrozzerie (se in possesso di lampade IR per essiccazione)
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:
- Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
- Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
- Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
La valutazione del rischio ROA comprende anche la gestione di interventi di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio.
La valutazione dei rischi da radiazioni ottiche artificiali va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni
RADIAZIONI IONIZZANTI
Le radiazioni ionizzanti sono, per definizione, radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari dotate di sufficiente energia per “ionizzare” la materia che attraversano, ovvero strappare elettroni ad atomi o molecole.
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine artificiale sono di due differenti tipologie:
Le radiazioni ionizzanti sono trattate nel Decreto Legislativo n 101 del 31 luglio 2020. Le radiazioni ionizzanti possono danneggiare il DNA contenuto nelle cellule e portare nel tempo alla formazione di cancro. Ecco perché l’INAIL riconosce questo agente fisico come altamente rischioso.
La valutazione dei rischi da radiazioni ionizzanti va aggiornata ogni 4 anni oppure:
- ogni volta che risulti necessario dalla sorveglianza sanitaria obbligatoria;
- in caso di cambiamenti per quanto riguarda strutture o attrezzature di lavoro.
Soprattutto, però, dev’essere svolta da professionisti competenti e dotati della strumentazione idonea: se devi effettuarla per la tua azienda, contattaci per avere subito maggiori informazioni