Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri
Patente a crediti : tutto quello che c’è da sapere
Dal 1° ottobre 2024 sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della “Patente a punti” o come meglio specificato dalla legge della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri”.
A decorrere dal prossimo 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/
Questa certificazione, simile alla patente del Codice della Strada, avrà un iniziale punteggio di 30 crediti, che verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza.
Il responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente dovrà soddisfare i seguenti requisiti per essere a norma:
- Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08; - Adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per la dimostrazione di quanto qui sopra indicato, viene introdotta la possibilità per imprese e lavoratori autonomi di ricorrere all’autocertificazione di possesso dei requisiti ai sensi del DPR 445/2000.
La patente si ottiene attraverso la presentazione di una istanza online, tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che sarà attivo dal 1° ottobre.
Considerate le difficoltà d’accesso al portale nei primi giorni, in fase di prima applicazione, è necessario che ogni impresa sottoscriva un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, da compilarsi in base al modello allegato congiuntamente con un documento di identità del sottoscrittore, e la invii tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva unitamente alla ricevuta d’invio della PEC ha valore sostitutivo temporaneo della patente fino alla data del 31 ottobre 2024.
A partire dal 1° novembre p.v., salvo chi è esonerato, non sarà possibile operare in cantiere in assenza della patente a crediti.
La patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti (o crediti); le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.
Alle imprese o i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorative privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza
In seguito link per ottenere l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva e la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente
Quali sono le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente?
La decurtazione dei punti è correlata alle violazioni che sono 29:
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
- Omessa elaborazione del piano di emergenza: 3 punti decurtati
- Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
- Omessa elaborazione del POS: 3 punti decurtati
- messa fornitura del DPI contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di amianto: 1 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetto di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
- infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati
REVOCA DELLA PATENTE
Qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente.
PATENTE CON MENO DI 15 PUNTI
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti possono completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.
ESONERO PER LE IMPRESE QUALIFICATE SOA CON CLASSIFICA III O SUPERIORE
Viene confermata la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, precisando che deve essere in classifica pari o superiore alla III.
Procedura per la presentazione della domanda e rilascio della patente a crediti
Le imprese e i lavoratori autonomi interessati devono presentare domanda tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attestando il possesso di determinati requisiti. Questi includono quanto già indicato nell’art. 27 comma 1 del D.Lgs. 81/08, ossia: l’iscrizione alla Camera di Commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, il possesso del DURC, il DVR (se previsto), la certificazione di regolarità fiscale e la designazione del RSPP (se previsto).
È possibile attestare mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000: l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale. Gli altri requisiti vengono attestati mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta ad un soggetto terzo.
IL RILASCIO DELLA PATENTE A PUNTI
Una volta presentata la domanda, il rilascio della patente avverrà in formato digitale e verrà resa disponibile sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Durante l’attesa del rilascio della patente, le attività possono continuare, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Dell’avvenuto rilascio della patente deve essere data comunicazione, entro 10 giorni, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o, in mancanza, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) da parte del soggetto titolare o suo delegato.
CHI PUÒ VERIFICARE LE INFORMAZIONI DELLA PATENTE?
Le informazioni contenute nella patente a punti possono essere verificate da diverse figure e organismi, a seconda delle loro competenze e necessità. Ecco chi può accedere a queste informazioni:
- Titolari della Patente o loro delegati
- Pubbliche Amministrazioni
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
- Organismi Paritetici
- Responsabile dei Lavori e Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
- Soggetti Titolari di un Interesse Qualificato, con accesso alle informazioni limitatamente ai dati identificativi della persona giuridica o del lavoratore autonomo, la data di rilascio e il numero della patente, il punteggio attribuito e il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale.
Queste disposizioni assicurano che le informazioni contenute nella patente siano accessibili a chi ha un legittimo interesse o responsabilità nella gestione della sicurezza sul lavoro, garantendo così trasparenza e controllo continuo.