I disturbi muscolo-scheletrici (DMS) rappresentano circa il 77% di tutte le malattie professionali riconosciute in Italia e i dati più recenti mostrano un trend in crescita costante. Secondo il Global Health Inclusivity Index, i DMS sono responsabili ogni anno in Italia di oltre 4 miliardi di euro di costi tra spesa sanitaria, perdita di produttività, assenze, turnover e pensionamenti anticipati.
Per un’azienda questo si traduce in assenteismo, riduzione della capacità produttiva, rischio di malattia professionale denunciata e, nei casi peggiori, procedimenti per omessa valutazione del rischio. La prevenzione, che passa attraverso una corretta formazione sullasicurezza sul lavoro e un’adeguata pianificazione della medicina del lavoro, non è un’opzione accessoria: è un obbligo normativo con conseguenze precise e un investimento con un ritorno economico.
In questo articolo illustriamo cosa sono i DMS, quali obblighi prevede il D.Lgs. 81/08, come si valuta e si gestisce il rischio ergonomico in azienda.

Cosa sono i disturbi muscolo-scheletrici.

I DMS lavoro-correlati colpiscono la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori e inferiori. I problemi di salute vanno da malesseri e dolori di lieve entità sino ad affezioni mediche più gravi che costringono ad assentarsi dal lavoro o per le quali sono necessarie cure mediche. Nei casi più gravi, possono portare a disabilità e alla necessità di abbandonare il lavoro.
La maggior parte dei DMS lavoro-correlati si sviluppa nel tempo. Di solito la causa non è una sola: vi concorrono vari fattori di rischio fisici e biomeccanici, organizzativi e psicosociali nonché individuali.
I principali fattori di rischio fisici e biomeccanici includono:

  • movimentazione manuale dei carichi (MMC): sollevamento, traino, spinta, specialmente in flessione e torsione;
  • movimenti ripetitivi degli arti superiori: gesti simili e frequenti con mani, polsi, braccia o spalle;
  • posture incongrue e statiche: mantenimento prolungato di posizioni scorrette, particolarmente frequente negli ambienti di ufficio e nella produzione su linea;
  • vibrazioni: trasmesse agli arti superiori o a tutto il corpo (veicoli, utensili elettrici).

A questi si aggiungono fattori organizzativi (ritmi elevati, turni prolungati, scarsa rotazione delle mansioni, pause insufficienti) e fattori ambientali come microclima sfavorevole, illuminazione e spazi di lavoro non adeguati.

Gli obblighi del datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08.

Il D.Lgs. 81/2008 dedica specifiche sezioni ai rischi muscolo-scheletrici. Il Titolo VI impone al datore di lavoro l’obbligo di ridurre al minimo i rischi adottando misure organizzative, fornendo attrezzature idonee e garantendo una sorveglianza sanitaria periodica ai lavoratori esposti.
Gli obblighi si articolano su tre livelli:

  1. valutazione del rischio (art. 28 e Titolo VI). La valutazione del rischio ergonomico deve essere inclusa nel DVR. Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione sistematica e approfondita per tutte le attività che potrebbero comportare un pericolo, includendo l’analisi della movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti ripetitivi. La mancata valutazione è sanzionata come omessa valutazione dei rischi e comporta l’arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;
  2. misure di prevenzione e protezione. Una volta identificato il rischio, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative: riprogettazione delle postazioni, introduzione di ausili meccanici, rotazione delle mansioni, limitazione dei pesi e dei ritmi di lavoro;
  3. sorveglianza sanitaria. Dove la valutazione evidenzia un rischio non trascurabile, scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Il medico definisce il protocollo di visita in coordinamento con l’RSPP e può rilevare segnali precoci prima che il disturbo diventi patologia conclamata, con ricadute sull’idoneità alla mansione e sulla gestione del caso.

La novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, viene rafforzata l’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza, attraverso una maggiore attenzione alle esercitazioni pratiche, alle verifiche dell’apprendimento, alla verifica dell’efficacia della formazione e alla tracciabilità dei percorsi formativi. Nelle aziende in cui sono presenti rischi ergonomici, quali la movimentazione manuale dei carichi o i movimenti ripetitivi, la formazione deve essere coerente con le mansioni svolte e, ove necessario, integrata da specifico addestramento pratico documentato sulle corrette tecniche operative, sull’impiego degli ausili e sulle posture di lavoro.

Come si valuta il rischio ergonomico: i metodi riconosciuti.

La valutazione del rischio ergonomico non si fa a occhio. Esistono metodologie scientifiche riconosciute a livello internazionale: il metodo NIOSH per il sollevamento manuale dei carichi, il metodo Snook & Ciriello per spinta e traino, il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori.
I principali metodi per tipologia di attività:

  • NIOSH: per valutare il rischio da sollevamento manuale; calcola un indice di rischio basato su peso, frequenza, geometria del sollevamento e caratteristiche del carico;
  • Snook & Ciriello: per attività di spinta, traino e trasporto; confronta i valori di forza applicata con le tabelle di riferimento per genere e frequenza;
  • OCRA (Occupational Repetitive Action): l’indice OCRA valuta frequenza dei gesti, forza manuale, postura degli arti superiori, fattori complementari di rischio e tempi di recupero, restituendo un indice che consente di stimare la fascia di rischio;
  • RULA / REBA: per la valutazione posturale in attività che non rientrano nelle categorie precedenti;
  • MAPO: specifico per la movimentazione di pazienti in ambito sanitario e assistenziale.

La valutazione deve essere condotta sul campo da personale competente e aggiornata ogni volta che cambiano postazioni, attrezzature, ritmi o organizzazione del lavoro.

Misure preventive: interventi tecnici e organizzativi.

Una volta completata la valutazione, le misure preventive si muovono su due assi paralleli.

Interventi tecnici.

  • Riprogettazione delle postazioni: quote di lavoro, altezze, raggi di presa, distanze;
  • introduzione di ausili meccanici: sollevatori, transpallet elettrici, tavole elevatrici, convogliatori;
  • riduzione dei pesi unitari e degli attriti per spinta e traino;
  • adeguamento ergonomico delle postazioni e delle attrezzature di lavoro in funzione delle attività svolte, al fine di favorire posture corrette e ridurre il sovraccarico biomeccanico.

Interventi organizzativi.

  • Rotazione delle mansioni tra attività con carichi biomeccanici diversi;
  • programmazione delle pause attive in attività ripetitive;
  • limitazione dei picchi di lavoro e bilanciamento dei carichi tra operatori;
  • piani di manutenzione per ridurre vibrazioni e attriti.

Formazione e addestramento.

La formazione sul rischio ergonomico è obbligatoria e deve essere coerente con le mansioni reali del lavoratore. Qualora la natura dell’attività lo richieda, la formazione deve essere integrata da specifico addestramento pratico, documentato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Il ruolo del Medico Competente e della sorveglianza sanitaria.

In un piano di prevenzione dei DMS strutturato, il Medico Competente non è una figura di controllo ma uno strumento diagnostico precoce. Le visite periodiche permettono di intercettare segnali di sovraccarico prima che si trasformino in patologia, di adattare il protocollo sanitario all’evoluzione del rischio e di definire eventuali limitazioni alla mansione in modo tempestivo.
Il coordinamento tra RSPP e Medico Competente è il punto in cui la valutazione documentale e la sorveglianza clinica si incontrano. Un RSPP che non dialoga con il medico competente gestisce solo metà del rischio.
In Prevital Group integriamo il servizio di RSPP esterno con la Medicina del Lavoro, garantendo un presidio coordinato su entrambi i fronti: dalla valutazione ergonomica alla sorveglianza sanitaria, fino alla formazione specifica dei lavoratori esposti.

FAQ – Quello che i datori di lavoro ci chiedono sempre.

La valutazione del rischio ergonomico è obbligatoria anche per le aziende di ufficio?

Sì. Il rischio ergonomico da lavoro al videoterminale (VDT) deve essere valutato ai sensi dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e riguarda tutti i lavoratori che utilizzano apparecchiature munite di schermo per almeno 20 ore settimanali. Il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio, adottare misure di adeguamento delle postazioni e garantire la sorveglianza sanitaria periodica degli addetti VDT.

Quando scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i DMS?

L’obbligo di sorveglianza sanitaria scatta quando la valutazione dei rischi evidenzia la presenza di un rischio per la salute dei lavoratori tale da renderla necessaria. Nel caso dei rischi ergonomici, la valutazione viene effettuata mediante metodologie riconosciute (ad esempio NIOSH, OCRA, Snook & Ciriello e altre norme tecniche applicabili), i cui risultati consentono di individuare i livelli di esposizione e di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare. Qualora l’esito della valutazione evidenzi un rischio che richieda la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto a nominare il Medico Competente, che effettuerà le visite preventive e periodiche con periodicità stabilita nel protocollo sanitario in funzione dei rischi individuati.

Un DMS denunciato come malattia professionale può generare responsabilità penale per il datore di lavoro?

Sì, se dalla denuncia di malattia professionale emerge che il datore di lavoro non ha provveduto alla valutazione del rischio, non ha adottato misure di prevenzione adeguate o non ha garantito la sorveglianza sanitaria obbligatoria. La responsabilità penale si configura ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose) e dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 per le persone giuridiche. Avere una valutazione aggiornata, misure documentate e formazione tracciabile riduce significativamente l’esposizione a questo rischio.

Vuoi verificare se la vostra azienda ha una valutazione del rischio ergonomico adeguata e la sorveglianza sanitaria attivata correttamente? Ti aiutiamo a capirlo, contatta i nostri consulenti.


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