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CORSO PREPOSTO
Novembre 4, 2022 | 9:00 am - 6:00 pm
Il corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco.
È POSSIBILE FORMARE IL PREPOSTO IN MODALITÀ E-LEARNING?
La Legge 215/21 ha introdotto alcune modifiche al D. Lgs. 81/08, alcune di queste riguardano anche la formazione del preposto sulla sicurezza, ma, la lettura del combinato disposto del nuovo comma 7-ter e dei commi 1 e 7 dell’’art. 37 modificati dalla Legge n. 215,/2021, porta a concludere che tali novità in materia di formazione del preposto entreranno di fatto in vigore quando sarà pubblicato il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro che sostituirà l’Accordo del 21/12/11, e la cui pubblicazione è prevista nell’art. 37 comma 2 entro il 30/06/2022. Pertanto fino a tale momento rimangono in vigore le indicazioni in termine di contenuti, durate e periodicità della formazione del preposto previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, oltre ad essere consentita la formazione del preposto alla sicurezza in modalità e Learning nei limiti di quanto attualmente previsto dallo stesso Accordo Stato Regioni del 21/12/11.
Aggiornamento
Secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore, indipendentemente dalla categoria di rischio cui appartiene la sua azienda.