Il piano di emergenza aziendale stabilisce in modo chiaro cosa deve accadere in caso di incendio: come viene dato l’allarme, chi interviene, come deve avvenire l’evacuazione, come vengono contattati i Vigili del Fuoco e quali misure devono essere adottate per assistere le persone presenti.

Non tutte le aziende, però, sono obbligate a predisporre un piano di emergenza scritto.

Il riferimento principale è il D.M. 2 settembre 2021, che individua con precisione i casi in cui il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza antincendio.

Quando è obbligatorio il piano di emergenza?

Il piano di emergenza deve essere predisposto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • nel luogo di lavoro sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • il luogo di lavoro è aperto al pubblico ed è caratterizzato dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • il luogo di lavoro rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi previste dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

È sufficiente che si verifichi anche una sola di queste condizioni perché scatti l’obbligo di predisporre il piano.

Aziende con meno di 10 lavoratori: il piano è sempre necessario?

Se nel luogo di lavoro sono occupati meno di 10 lavoratori, l’attività non rientra tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e non si tratta di un luogo aperto al pubblico con più di 50 persone presenti contemporaneamente, non vi è l’obbligo di redigere il piano di emergenza.

Questo, però, non significa che l’azienda possa trascurare la gestione delle emergenze.

Il datore di lavoro deve comunque individuare le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o, quando applicabili, nel documento redatto secondo le procedure standardizzate.

Devono inoltre essere garantite un’adeguata informazione dei lavoratori, la conoscenza delle vie di esodo e delle procedure da adottare in caso di incendio e la presenza di un numero adeguato di addetti incaricati della gestione dell’emergenza, tenendo conto dell’organizzazione aziendale.

Chi deve predisporre il piano di emergenza?

L’obbligo di predisporre e mantenere aggiornato il piano di emergenza ricade sul datore di lavoro.

Nella redazione possono naturalmente essere coinvolti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), consulenti specializzati e le altre figure della sicurezza aziendale, soprattutto quando è necessario coordinare il piano con la valutazione del rischio incendio, l’organizzazione interna e le caratteristiche dell’edificio.

Il piano deve inoltre individuare un numero adeguato di addetti antincendio, tenendo conto anche dei turni di lavoro e delle assenze normalmente prevedibili.

Più che un documento da predisporre una volta e archiviare, il piano deve quindi rappresentare uno strumento operativo effettivamente utilizzabile durante un’emergenza.

Sanzioni e responsabilità del datore di lavoro.

L’assenza del piano di emergenza nei casi in cui è obbligatorio, oppure la presenza di un documento non conforme alla realtà aziendale, comporta conseguenze dirette:

  • sanzioni penali e amministrative: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,96 a 5.695,88 euro per violazione dell’art. 43 D.Lgs. 81/08;
  • sospensione dell’attività: disposta dall’organo ispettivo in caso di gravi e reiterate violazioni sulla sicurezza;
  • responsabilità civile e penale: perseguibilità diretta del datore di lavoro qualora un incidente provochi danni a persone in assenza di adeguate procedure di evacuazione.

FAQ – Le domande frequenti sui criteri di obbligatorietà.

Un ufficio con 4 dipendenti deve redigere il piano di emergenza?

No, a meno che i locali non siano soggetti a CPI o non ospitino contemporaneamente più di 50 persone esterne. Il datore di lavoro è comunque tenuto a nominare gli addetti all’emergenza e informare il personale sulle vie di esodo.

Il piano di emergenza ha una data di scadenza fissa?

Il piano di emergenza non ha una scadenza fissa. Deve però essere mantenuto aggiornato. Il D.M. 2 settembre 2021 prevede espressamente l’aggiornamento del piano in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione. L’aggiornamento deve essere accompagnato dall’informazione dei lavoratori e dal coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza. Anche le criticità riscontrate durante una prova di evacuazione devono essere utilizzate per verificare l’effettiva efficacia delle procedure adottate. Per verificare se le tue procedure siano davvero efficaci ed evitare contestazioni in sede ispettiva, puoi consultare la nostra guida sui 5 errori più frequenti nel piano di emergenza, coordinando la pianificazione con il servizio di gestione antincendio e con la regolare manutenzione dei presidi aziendali.

La tua azienda ha modificato gli spazi o le procedure e devi verificare la conformità del piano di emergenza? Il team di Prevital Group è a disposizione per un audit tecnico completo sulla gestione antincendio e sulla sicurezza aziendale. Contattaci.


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