News

Nuovo accordo stato-regioni 2025: rivoluzione nella formazione sicurezza sul lavoro
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un aggiornamento tanto atteso che promette di semplificare e migliorare la qualità della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, accorpando e superando gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016.
Il nuovo accordo Stato-Regioni punta a garantire maggiore coerenza normativa su tutto il territorio nazionale, offrendo corsi più efficaci, tracciabili e aderenti ai reali rischi lavorativi.
✅ I punti chiave del nuovo accordo Stato-Regioni 2025
1. Accorpamento degli accordi preesistenti
Con l’introduzione del nuovo accordo Stato-Regioni, tutti i vecchi accordi sulla formazione sicurezza sul lavoro sono stati ufficialmente abrogati. Questo nuovo testo normativo unifica i criteri per:
Formazione di lavoratori, dirigenti e preposti.
Abilitazione all’uso di attrezzature pericolose.
Formazione di RSPP, ASPP e coordinatori sicurezza.
Obiettivo: eliminare la frammentazione e facilitare l’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
2. Chi deve ricevere la formazione
Il nuovo accordo Stato-Regioni chiarisce chi sono i soggetti obbligati alla formazione:
Tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal contratto.
Lavoratori autonomi e artigiani.
Datori di lavoro che gestiscono direttamente la sicurezza.
Dirigenti, preposti, ASPP, RSPP.
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri.
Operatori di macchine (gru, carrelli, PLE).
Addetti a lavori in ambienti confinati.
3. Durata e contenuti dei corsi
Ogni corso prevede ora una durata minima obbligatoria:
Lavoratori: 8–16 ore.
Preposti: 12 ore.
Datori di lavoro: da 16 ore in su.
I contenuti si articolano in moduli giuridici, tecnici, organizzativi e comunicativi. Obbligo di frequenza: almeno il 90% delle ore.
4. Aggiornamenti obbligatori per tutte le figure
Il nuovo accordo Stato-Regioni stabilisce un sistema preciso di aggiornamento:
Ogni 5 anni: lavoratori, dirigenti, datori di lavoro (minimo 6 ore).
Ogni 2 anni: preposti (minimo 6 ore), con focus su vigilanza.
RSPP: aggiornamento 40 ore ogni 5 anni.
ASPP: 20 ore ogni 5 anni.
Operatori attrezzature e lavoratori in ambienti confinati: aggiornamento quinquennale con prova pratica.
5. Modalità di erogazione della formazione
Il nuovo accordo Stato-Regioni introduce 4 modalità di formazione:
In presenza (preferita per i moduli pratici).
Videoconferenza sincrona, con requisiti tecnici ben definiti.
E-learning, consentito solo per moduli generali teorici.
Modalità mista, con limiti minimi di ore in presenza.
6. Verifica dell’efficacia della formazione
Il nuovo accordo Stato-Regioni introduce due livelli di valutazione:
Finale, con test, colloqui o prove pratiche verbalizzate.
Sul campo, da parte del datore di lavoro, per verificare l’applicazione delle competenze.
Documenti da conservare: Verbali, attestati, elenco partecipanti, registro firme.
7. Chi può fare formazione: requisiti per i formatori
Il nuovo accordo Stato-Regioni individua tre categorie:
Enti istituzionali (Ministeri, INAIL, Regioni, ASL, ecc.).
Enti accreditati a livello regionale.
Organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali.
Requisiti obbligatori per i docenti:
3 anni di esperienza certificata.
Inserimento in un repertorio nazionale.
Aggiornamento ogni 5 anni (come da DM 6/3/2013).
8. Controlli, sanzioni e monitoraggio
Il nuovo accordo prevede un monitoraggio nazionale e controlli rigorosi sugli enti formatori:
Validità corsi.
Qualità dei docenti.
Documentazione completa.
Chi controlla: Ministero del Lavoro, Regioni, Province autonome, ASL, Ispettorato del Lavoro.
Sanzioni previste per chi rilascia formazione non conforme.
9. Tracciabilità della formazione
Ogni corso deve generare un fascicolo con:
Programma e progetto formativo.
Elenco partecipanti e registro presenze.
Verbale di verifica.
Attestato digitale (fortemente consigliato).
Conservazione: minimo 10 anni, anche a fini ispettivi.
10. Entrata in vigore e transizione
Il nuovo accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025.
Cosa succede ai corsi pregressi?
Restano validi se conformi a contenuti e durate previste.
Nota importante per i preposti: aggiornamento obbligatorio entro il 24 maggio 2026, se non già effettuato negli ultimi 2 anni.
📊 Confronto: prima e dopo il nuovo accordo Stato-Regioni
Aspetto | Prima (2011–2016) | Dopo (2025) |
---|---|---|
Accordi | Frammentati | Unificati |
Formatori | Controlli limitati | Requisiti rigidi e registro nazionale |
Modalità formazione | Presenza | Presenza + e-learning + videoconferenza |
Durata contenuti | Variabili | Normati e uniformi |
Aggiornamenti | Non sempre previsti | Obbligatori per tutti |
Verifiche | Non sistematiche | Obbligatorie e documentate |
Controlli | Sporadici | Nazionali e strutturati |
🔚 Conclusione
Il nuovo accordo Stato-Regioni rappresenta una svolta cruciale per la sicurezza sul lavoro in Italia. Uniformando regole, durate e contenuti della formazione sicurezza, garantisce maggiore trasparenza e qualità a beneficio di lavoratori, imprese e formatori.
Un passo deciso verso ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e conformi alle norme.
Clicca QUI per consultare l’articolo
Hai bisogno di aggiornare la formazione della tua azienda secondo il nuovo accordo Stato-Regioni? Contattaci per una consulenza personalizzata.