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Ottobre 22, 2024
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RENTRI: Il nuovo registro per la tracciabilità dei rifiuti
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema, individuato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la tracciabilità dei rifiuti con nuove procedure per la gestione digitale di registri di carico/scarico e formulari.
La sua attivazione segna un importante passo avanti nel monitoraggio dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza, sia per le aziende coinvolte che per l’ambiente.
La tracciabilità dei rifiuti fino ad ora
La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento.
Fino ad oggi ogni trasporto di rifiuti è stato accompagnato dai formulari di identificazione rifiuti (FIR) in forma cartacea e ogni movimentazione annotato sul registro di carico e scarico conservato dalle imprese in forma cartacea presso la propria sede.
Con il RENTRI, si passerà a un sistema completamente digitale per la tracciabilità dei rifiuti, che renderà più semplice e preciso il monitoraggio di tutte le fasi di gestione, dal produttore al trasportatore, fino al destinatario finale.
Si abbandoneranno progressivamente i registri cartacei a favore di una gestione elettronica, che consentirà di accedere ai dati in tempo reale.
Come funzionerà il RENTRI
Il RENTRI sarà un portale elettronico gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dove le aziende coinvolte nella produzione, trasporto e trattamento dei rifiuti dovranno iscriversi e registrare tutte le informazioni riguardanti i rifiuti gestiti.
Le principali funzioni del RENTRI includeranno:
- Iscrizione obbligatoria per i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
- Registrazione digitale dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti.
- Vidimazione da remoto di Registri e FIR.
- Monitoraggio in tempo reale dell’intero ciclo di vita dei rifiuti.
- Documenti dematerializzati e sempre accessibili.
- Accesso semplificato alle informazioni per le autorità di controllo, per garantire la corretta gestione e prevenire attività illecite.
Il sistema sarà quindi strutturato in modo da consentire una maggiore interoperabilità tra enti e aziende, facilitando anche eventuali ispezioni e controlli ambientali.
Il sistema sarà quindi strutturato in modo da consentire una maggiore interoperabilità tra enti e aziende, facilitando anche eventuali ispezioni e controlli ambientali.
Quando entrerà in funzione ?
A partire dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare il registro cronologico di carico e scarico cartaceo e i formulari attualmente in uso.
Da tale data, infatti, tutte le pratiche dovranno essere gestite esclusivamente tramite la piattaforma RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
In preparazione a questo cambiamento, a partire dal 4 novembre 2024 sarà disponibile il servizio per la stampa di un formato esemplare del registro cronologico di carico e scarico, conforme al modello di cui all’allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
La piena operatività sarà graduale, con l’obbligo di iscrizione che riguarderà dapprima alcune categorie di operatori, per poi estendersi progressivamente a tutti i soggetti interessati dalla normativa.
Si riportano di seguito le tempistiche previste:
| A partire dal 15/12/2024 entro il 13/02/2024 |
| A partire dal 15/06/2025 entro il 14/08/2025 |
| A partire dal 15/12/2025 entro il 13/02/2026 |
Gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA, il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo prima di effettuare la prima annotazione su tale registro.
Chi è esonerato dal RENTRI ?
Non tutte le aziende saranno obbligate ad aderire al RENTRI.
Saranno esonerati dall’iscrizione al registro:
- Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
- Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
- Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
- Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
- Produttori di rifiuti non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.
Pagamenti da effettuare
A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
- Diritto di segreteria pari a 10 €;
- Contributo annuale diversificato in relazione a:
- Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
- Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
- Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.
Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno con la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione (pagoPA).
Si incorre in Sanzioni ?
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal precedente D.M.
Il RENTRI rappresenta una vera e propria rivoluzione per la tracciabilità dei rifiuti in Italia, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei dati, rendere i processi più trasparenti e ridurre il rischio di errori o di illeciti nella filiera dei rifiuti.
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