Il RENTRI  (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema, individuato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per la tracciabilità dei rifiuti con nuove procedure per la gestione digitale di registri di carico/scarico e formulari.

 

La sua attivazione segna un importante passo avanti nel monitoraggio dei rifiuti, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza, sia per le aziende coinvolte che per l’ambiente.

La tracciabilità dei rifiuti fino ad ora

La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento.

 

Fino ad oggi ogni trasporto di rifiuti è stato accompagnato dai formulari di identificazione rifiuti (FIR) in forma cartacea e ogni movimentazione annotato sul registro di carico e scarico conservato dalle imprese in forma cartacea presso la propria sede.

 

Con il RENTRI, si passerà a un sistema completamente digitale per la tracciabilità dei rifiuti, che renderà più semplice e preciso il monitoraggio di tutte le fasi di gestione, dal produttore al trasportatore, fino al destinatario finale.

 

Si abbandoneranno progressivamente i registri cartacei a favore di una gestione elettronica, che consentirà di accedere ai dati in tempo reale.

Come funzionerà il RENTRI

Il RENTRI sarà un portale elettronico gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dove le aziende coinvolte nella produzione, trasporto e trattamento dei rifiuti dovranno iscriversi e registrare tutte le informazioni riguardanti i rifiuti gestiti.

 

Le principali funzioni del RENTRI includeranno:

  • Iscrizione obbligatoria per i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
  • Registrazione digitale dei rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti.
  • Vidimazione da remoto di Registri e FIR.
  • Monitoraggio in tempo reale dell’intero ciclo di vita dei rifiuti.
  • Documenti dematerializzati e sempre accessibili.
  • Accesso semplificato alle informazioni per le autorità di controllo, per garantire la corretta gestione e prevenire attività illecite.

 

Il sistema sarà quindi strutturato in modo da consentire una maggiore interoperabilità tra enti e aziende, facilitando anche eventuali ispezioni e controlli ambientali.
Il sistema sarà quindi strutturato in modo da consentire una maggiore interoperabilità tra enti e aziende, facilitando anche eventuali ispezioni e controlli ambientali.

Quando entrerà in funzione ?

A partire dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare il registro cronologico di carico e scarico cartaceo e i formulari attualmente in uso.

 

Da tale data, infatti, tutte le pratiche dovranno essere gestite esclusivamente tramite la piattaforma RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

 

In preparazione a questo cambiamento, a partire dal 4 novembre 2024 sarà disponibile il servizio per la stampa di un formato esemplare del registro cronologico di carico e scarico, conforme al modello di cui all’allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

 

La piena operatività sarà graduale, con l’obbligo di iscrizione che riguarderà dapprima alcune categorie di operatori, per poi estendersi progressivamente a tutti i soggetti interessati dalla normativa.

 

Si riportano di seguito le tempistiche previste:

 

  • Impianti di trattamento rifiuto;
  • Trasportatori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • Commercianti/intermediari di rifiuti;
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti.

A partire dal 15/12/2024 entro il 13/02/2024
  • Per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti e meno di 50.
A partire dal 15/06/2025 entro il 14/08/2025
  • Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati (fino a 10 dipendenti).
A partire dal 15/12/2025 entro il 13/02/2026

 

Gli operatori che non sono tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA, il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo prima di effettuare la prima annotazione su tale registro.

Chi è esonerato dal RENTRI ?

Non tutte le aziende saranno obbligate ad aderire al RENTRI.

 

Saranno esonerati dall’iscrizione al registro:

  1. Imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti. Le aziende più piccole, che producono rifiuti non pericolosi, non sono obbligate all’iscrizione, salvo decidano di farlo volontariamente.
  2. Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti. Queste categorie possono operare senza essere vincolate al sistema RENTRI.
  3. Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi o che hanno un volume d’affari inferiore a 8.000 euro. Gli agricoltori che rientrano in questa categoria non hanno l’obbligo di iscriversi, ma possono scegliere di farlo su base volontaria.
  4. Soggetti esercenti attività estetiche, parrucchieri, tatuatori, ecc., (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02), che producono rifiuti non pericolosi. Anche per queste attività professionali, l’iscrizione al RENTRI è facoltativa.
  5. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Le aziende che gestiscono solo i propri rifiuti non pericolosi non sono obbligate all’iscrizione al RENTRI.
  6. Produttori di rifiuti non inquadrati in forma di ente o impresa (ad esempio, liberi professionisti). I liberi professionisti che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate sono esonerati dall’obbligo di iscrizione. Esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: i professionisti medici, dentisti e veterinari – se non organizzati in strutture di impresa – oppure entri del terzo settore.

Pagamenti da effettuare

A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

  • Diritto di segreteria pari a 10 €;
  • Contributo annuale diversificato in relazione a:
    • Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
    • Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
    • Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

 

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all’iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno con la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione (pagoPA).
Si incorre in Sanzioni ?
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell’art. 258, commi 10, 11 e 12, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi.

 

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal precedente D.M.

 

Il RENTRI rappresenta una vera e propria rivoluzione per la tracciabilità dei rifiuti in Italia, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei dati, rendere i processi più trasparenti e ridurre il rischio di errori o di illeciti nella filiera dei rifiuti.

 

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