Registro carico e scarico dei rifiuti / smaltimento

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Registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico dei rifiuti può essere inteso come un vero e proprio registro di contabilità dei rifiuti. Costituisce fino alla piena operatività del Registro Elettronico Nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti, la base informativa per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

 

Sono obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico:

  • I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti.
  • I soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione degli stessi.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.
  • Produttori iniziali (che hanno più di dieci dipendenti) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali oppure costituiti da fanghi di depurazione o di abbattimento fumi.
  • Gestore del servizio idrico integrato.
  • Autorità portuali, ove istituite, o autorità marittime per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi o da queste consegnati nei porti.

 

SOGGETTI ESCLUSI DELL’OBBLIGO DI TENUTA DEL REGISTRO

 

Non sono obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico:

  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi sopra indicati che non hanno più di dieci dipendenti.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli sopra indicati come ad esempio i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali o di servizio, da attività di costruzione o demolizione, ecc…
  • I produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese.
  • Gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, limitatamente al trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito di raccolta organizzato dai consorzi.
  • I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti oggetto del loro commercio.
  • I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche.
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi.
  • Le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi in quanto gli obblighi connessi alla tenuta del Registro si ritiene adempiuto qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita.
  • Le organizzazioni nazionali dei produttori per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, le organizzazioni dei produttori per la restituzione dei propri imballaggi, le organizzazioni di produttori per la gestione dei pneumatici fuori uso e tutti i consorzi nazionali di raccolta.

 

REGISTRO CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

 

Il Registro di Carico e Scarico è composto da fogli numerati e ne sono previsti due modelli definiti in base all’attività esercitata dal soggetto.

  • Modello A destinato ai produttori, trasportatori di rifiuti, recuperatori o smaltitori, nonché intermediari e commercianti detentori dei rifiuti.
  • Modello B destinato agli intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti.


Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono comunque correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4. Nel caso, questa dev’essere regolarmente numerata e vidimata dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
L’utilizzo del Registro di Carico e Scarico Rifiuti dev’essere preceduto dalla compilazione del frontespizio dove saranno riportati i dati anagrafici relativi all’impresa.

 

I registri devono essere tenuti presso:

  • Ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti.
  • La sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto.
  • La sede dei commercianti e degli intermediari.
  • Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi.


I soggetti obbligati alla tenuta del Registro di Carico e Scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero o smaltimento, trasporto e intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti. In tal caso dovranno essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle diverse attività svolte. Qualora si tratti invece di più impianti all’interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto deve disporre di un Registro di Carico e Scarico.

 

Le annotazioni sul Registro devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione rispettivamente di produzione, scarico, trasporto o transazione del rifiuto, a seconda di quale sia l’attività svolta. Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero o smaltimento, la registrazione deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

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