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CORSO PRIMO SOCCORSO – SEDE MILANO LEZIONE 2

Aprile 3, 2023 | 9:00 am - 1:00 pm

Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico.

Il datore di lavoro deve indicare, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, previa consultazione dell’ RLS.

Nell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente.

Sanzioni per il datore di lavoro

  • Per la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750,00 a € 4000,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)
  • Per la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200,00 a € 5200,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)
  • Mancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Durata del corso primo soccorso
Il corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata
GRUPPO A: 16 ore
GRUPPO B e C: 12 ore

AZIENDE DEL GRUPPO A

  • aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica,
  • centrale termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,
  • aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni
  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
  • aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura

AZIENDE DEL GRUPPO B
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

AZIENDE DEL GRUPPO C
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

AGGIORNAMENTO

Secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico

GRUPPO A: 6 ore
GRUPPO B e C: 4 ore

 

Dettagli

Data:
Aprile 3, 2023
Ora:
9:00 am - 1:00 pm
Categoria Evento: