Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 il nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un aggiornamento tanto atteso che promette di semplificare e migliorare la qualità della formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008, accorpando e superando gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016.

Il nuovo accordo Stato-Regioni punta a garantire maggiore coerenza normativa su tutto il territorio nazionale, offrendo corsi più efficaci, tracciabili e aderenti ai reali rischi lavorativi.


✅ I punti chiave del nuovo accordo Stato-Regioni 2025

1. Accorpamento degli accordi preesistenti

Con l’introduzione del nuovo accordo Stato-Regioni, tutti i vecchi accordi sulla formazione sicurezza sul lavoro sono stati ufficialmente abrogati. Questo nuovo testo normativo unifica i criteri per:

  • Formazione di lavoratori, dirigenti e preposti.

  • Abilitazione all’uso di attrezzature pericolose.

  • Formazione di RSPP, ASPP e coordinatori sicurezza.

Obiettivo: eliminare la frammentazione e facilitare l’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).


2. Chi deve ricevere la formazione

Il nuovo accordo Stato-Regioni chiarisce chi sono i soggetti obbligati alla formazione:

  • Tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal contratto.

  • Lavoratori autonomi e artigiani.

  • Datori di lavoro che gestiscono direttamente la sicurezza.

  • Dirigenti, preposti, ASPP, RSPP.

  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri.

  • Operatori di macchine (gru, carrelli, PLE).

  • Addetti a lavori in ambienti confinati.


3. Durata e contenuti dei corsi

Ogni corso prevede ora una durata minima obbligatoria:

  • Lavoratori: 8–16 ore.

  • Preposti: 12 ore.

  • Datori di lavoro: da 16 ore in su.

 

I contenuti si articolano in moduli giuridici, tecnici, organizzativi e comunicativi. Obbligo di frequenza: almeno il 90% delle ore.


4. Aggiornamenti obbligatori per tutte le figure

Il nuovo accordo Stato-Regioni stabilisce un sistema preciso di aggiornamento:

  • Ogni 5 anni: lavoratori, dirigenti, datori di lavoro (minimo 6 ore).

  • Ogni 2 anni: preposti (minimo 6 ore), con focus su vigilanza.

  • RSPP: aggiornamento 40 ore ogni 5 anni.

  • ASPP: 20 ore ogni 5 anni.

  • Operatori attrezzature e lavoratori in ambienti confinati: aggiornamento quinquennale con prova pratica.


5. Modalità di erogazione della formazione

Il nuovo accordo Stato-Regioni introduce 4 modalità di formazione:

  1. In presenza (preferita per i moduli pratici).

  2. Videoconferenza sincrona, con requisiti tecnici ben definiti.

  3. E-learning, consentito solo per moduli generali teorici.

  4. Modalità mista, con limiti minimi di ore in presenza.


6. Verifica dell’efficacia della formazione

Il nuovo accordo Stato-Regioni introduce due livelli di valutazione:

  • Finale, con test, colloqui o prove pratiche verbalizzate.

  • Sul campo, da parte del datore di lavoro, per verificare l’applicazione delle competenze.

 

Documenti da conservare: Verbali, attestati, elenco partecipanti, registro firme.


7. Chi può fare formazione: requisiti per i formatori

Il nuovo accordo Stato-Regioni individua tre categorie:

  • Enti istituzionali (Ministeri, INAIL, Regioni, ASL, ecc.).

  • Enti accreditati a livello regionale.

  • Organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali.

 

Requisiti obbligatori per i docenti:

  • 3 anni di esperienza certificata.

  • Inserimento in un repertorio nazionale.

  • Aggiornamento ogni 5 anni (come da DM 6/3/2013).


8. Controlli, sanzioni e monitoraggio

Il nuovo accordo prevede un monitoraggio nazionale e controlli rigorosi sugli enti formatori:

  • Validità corsi.

  • Qualità dei docenti.

  • Documentazione completa.

 

Chi controlla: Ministero del Lavoro, Regioni, Province autonome, ASL, Ispettorato del Lavoro.

Sanzioni previste per chi rilascia formazione non conforme.


9. Tracciabilità della formazione

Ogni corso deve generare un fascicolo con:

  • Programma e progetto formativo.

  • Elenco partecipanti e registro presenze.

  • Verbale di verifica.

  • Attestato digitale (fortemente consigliato).

 

Conservazione: minimo 10 anni, anche a fini ispettivi.


10. Entrata in vigore e transizione

Il nuovo accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025.

Cosa succede ai corsi pregressi?

  • Restano validi se conformi a contenuti e durate previste.

 

Nota importante per i preposti: aggiornamento obbligatorio entro il 24 maggio 2026, se non già effettuato negli ultimi 2 anni.


📊 Confronto: prima e dopo il nuovo accordo Stato-Regioni

AspettoPrima (2011–2016)Dopo (2025)
AccordiFrammentatiUnificati
FormatoriControlli limitatiRequisiti rigidi e registro nazionale
Modalità formazionePresenzaPresenza + e-learning + videoconferenza
Durata contenutiVariabiliNormati e uniformi
AggiornamentiNon sempre previstiObbligatori per tutti
VerificheNon sistematicheObbligatorie e documentate
ControlliSporadiciNazionali e strutturati

🔚 Conclusione

Il nuovo accordo Stato-Regioni rappresenta una svolta cruciale per la sicurezza sul lavoro in Italia. Uniformando regole, durate e contenuti della formazione sicurezza, garantisce maggiore trasparenza e qualità a beneficio di lavoratori, imprese e formatori.


Un passo deciso verso ambienti di lavoro più sicuri, consapevoli e conformi alle norme.

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