Autorizzazione allo scarico di acque reflue

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La normativa ambientale per la tutela delle acque dall’inquinamento stabilisce che, preventivamente all’attivazione dello scarico, debba essere conseguita specifica autorizzazione allo scarico di acque reflue che fissa i limiti quali-quantitativi degli inquinanti scaricati.

 

La normativa vigente effettua una distinzione delle acque reflue in base alla loro origine:

  • Acque reflue domestiche, ovvero le acque “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
  • Acque reflue assimilabili alle domestiche, ovvero le acque che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi possono essere considerate come acque reflue domestiche
  • Acque reflue industriali, ovvero le acque “provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche”.


Ai sensi del D.Lgs n° 152 del 3/04/2006 (art. 124 c. 4) gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi e pertanto non sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, purché conformi alle prescrizioni del Regolamento comunale dei Servizi e degli Scarichi nelle Pubbliche Fognature ed al Regolamento dell’Autorità d’Ambito.
Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura derivanti dai siti di bonifica dei terreni inquinati sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione allo scarico (D.Lgs. 152/2006 parte quarta).L’autorità competente per il rilascio di tale autorizzazione è il Comune
Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il Regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che riunisce diverse autorizzazioni tra cui anche l’autorizzazione allo scarico di acque reflue. L’autorità competente per il rilascio dell’AUA è l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA?

Devono presentare domanda di AUA tutte le imprese che non sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e che devono ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura o in acque superficiali.
L’AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. E’ necessario presentare domanda di AUA anche in caso di rinnovo dell’autorizzazione e/o in caso di modifiche sostanziali.

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Le acque reflue industriali possono essere assimilate alle acque reflue domestiche per legge, ex art. 101 del D.Lgs. 152/2006, o qualora lo scarico rispetti i limiti quali-quantitativi previsti dalla Tabella 1 della DGR n° 1053 del 09/06/2003.
Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge che recapitano in acque superficiali sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione allo scarico

 

TI AIUTIAMO NOI

Il titolare dello scarico deve presentare la richiesta di assimilazione contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico; la domanda deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici atti a dimostrare la qualità delle acque reflue industriali prodotte.
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