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SUMMARY:corso PRIMO SOCCORSO 2° LEZIONE - 16 ORE - CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:corso PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 6 ORE -  CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:corso PRIMO SOCCORSO 1° LEZIONE - 12 ORE -  CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:corso PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 4 ORE -  CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 1 - 4 ORE
DESCRIPTION:Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio\, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo immediato. \nIl riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98\, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce che\, in funzione del rischio incendio\, le durate dei corsi di formazione sono: \n\nattività a rischio incendio basso: 4 ore di formazione\nattività a rischio incendio medio: 8 ore di formazione\nattività a rischio incendio elevato: 16 ore di formazione\n\nAl termine del percorso formativo verrà consegnato un’attestato di idoneità tecnica\, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco previo superamento\, con esito positivo\, di un esame teorico e pratico. \nLa qualifica di addetto prevenzione incendi necessita di aggiornamento ogni 3 anni della durata di 2 ore per le attività rischio basso\, 5 ore rischio medio e 8 ore per le attività ad alto rischio. \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 1 - 4 ORE
DESCRIPTION:Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio\, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo immediato. \nIl riferimento legislativo per contenuti e durata della formazione è il D.M. n. 64 del 10/03/98\, che fornisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro e stabilisce che\, in funzione del rischio incendio\, le durate dei corsi di formazione sono: \n\nattività a rischio incendio basso: 4 ore di formazione\nattività a rischio incendio medio: 8 ore di formazione\nattività a rischio incendio elevato: 16 ore di formazione\n\nAl termine del percorso formativo verrà consegnato un’attestato di idoneità tecnica\, rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco previo superamento\, con esito positivo\, di un esame teorico e pratico. \nLa qualifica di addetto prevenzione incendi necessita di aggiornamento ogni 3 anni della durata di 2 ore per le attività rischio basso\, 5 ore rischio medio e 8 ore per le attività ad alto rischio. \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO PRIMO SOCCORSO 16 ore - Rif. Piano Formativo FonARCom A0524 - 0014 LEZ 2
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO BLSD
DESCRIPTION:Il corso BLSD  ha come obiettivo l’apprendimento delle manovre per intervenire velocemente ed in modo efficace in soccorso di un adulto o bambino in arresto cardiaco. In occasione del corso apprenderai anche le manovre per riconoscere e gestire l’ostruzione grave delle vie aeree sia su adulti che bambini. \nLe finalità del corso possono essere riassunte nei punti sotto riportati:\n Valutazione dello stato di coscienza\, dell’attività respiratoria e circolatoria intesa come presenza e\nqualità.\n Attivazione del sistema di emergenza sanitaria con esempi di comunicazione con la centrale operativa\n118\n Posizionamento della vittima\n Rendere pervie le vie aeree mediante il :\n -Estensione del capo e sollevamento della mandibola.\n -Controllo ed eventuale liberazione delle vie aeree secondo specifiche tecniche pratiche.\n Utilizzo dei mezzi aggiuntivi per la respirazione assistita cannula orofaringea\, maschera\, pallone\nauto espandibile\n Esecuzione del massaggio cardiaco con compressioni toraciche alternate a insufflazioni d’aria\n Tecniche effettuate a uno e a due soccorritori differenze e problematiche.\n Conoscere ed eseguire il posizionamento laterale di sicurezza\n Riconoscimento dell’ostruzione acuta delle vie aeree( inalazione di corpo estraneo ) ed esecuzione\ndelle manovre per la liberazione delle stesse\n Utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno – DAE\n Protocolli utilizzo DAE\n Dibattito tecnico – pratico fra discenti seguiti dall’esperto. \nDURATA DEL CORSO\n5 ore \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO PRIMO SOCCORSO 16 ore - Rif. Piano Formativo FonARCom A0524 - 0014 LEZ1
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO RLS - LEZIONE 3/4
DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO ANTINCENDIO LIV. 2 - 8 ORE - Rif. Piano formativo FonARCom DLA A0524-0014
DESCRIPTION:Il Corso di Formazione per Addetti Antincendio è disciplinato dagli artt. 46 (comma 3\, lettera a\, punto 4 e lettera b)\, 37 (comma 9 e 12) del D.Lgs. 81/08\, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’art. 5 e Allegato III del D.M. 2 Settembre 2021. \nDal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M 02 SETTEMBRE 2021 che norma i nuovi corsi antincendio ed i relativi aggiornamenti\, suddividendo le attività lavorative in 3 livelli. Di seguito l’elenco dei nuovi percorsi normativi: \n\nFormazione per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 4 ore;\nFormazione per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 8 ore;\n Formazione per Addetti Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) da 16 ore\n\nIl datore di lavoro e i dirigenti\, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite\, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio\, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato\, di salvataggio\, di primo soccorso e\, comunque\, di gestione dell’emergenza. \nAggiornamento\n\nL’aggiornamento è previsto ogni 5 anni.\n\n\n\nAggiornamento per Addetti Antincendio Livello 1 (ex Rischio Basso) da 2 ore;\nAggiornamento per Addetti Antincendio Livello 2 (ex Rischio Medio) da 5 ore;\nAggiornamento per Addetti Antincendio Livello 3 (ex Rischio Alto) da 8 ore.\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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SUMMARY:CORSO AGG. PRIMO SOCCORSO - Rif. Piano Formativo FonARCom A0524 - 0014
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO RLS - LEZIONE 2/4
DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO RLS - LEZ 4/4
DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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SUMMARY:corso PRIMO SOCCORSO 1° LEZIONE - 12 ORE -  CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:corso PRIMO SOCCORSO 1° LEZIONE - 16 ORE - CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Il decreto interministeriale 388 del 2003 e il D.Lgs 81.08 e s.m.i.  prevede l’obbligo di designare e formare i lavoratori addetti al primo soccorso. Un’attività di fondamentale importanza e che presuppone un’adeguata preparazione dei dipendenti selezionati a ricoprire questo incarico. \nIl datore di lavoro deve indicare\, nominare e provvedere alla formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso\, previa consultazione dell’ RLS. \nNell’ambito lavorativo l’addetto al primo soccorso deve essere sempre presente. \nSanzioni per il datore di lavoro \n\nPer la mancata nomina degli addetti al primo soccorso (D.Lgs.81/08 art. 43 comma 1): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 750\,00 a € 4000\,00 (D.Lgs. 81/08 art.55 comma 5 lettera a)\nPer la mancata formazione degli addetti al primo soccorso (D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 10): arresto da 2 a 4 mesi o una multa che va da € 1200\,00 a € 5200\,00 (D.Lgs. 81/08 art. 55 comma 5 lettera c)\nMancata consultazione dell’ RLS è prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 euro\n\nDurata del corso primo soccorso\nIl corso primo soccorso è predisposto tenendo conto di una durata\nGRUPPO A: 16 ore\nGRUPPO B e C: 12 ore \nAZIENDE DEL GRUPPO A \n\naziende o unità produttive con attività industriali\, soggette all’ obbligo di dichiarazione o notifica\,\ncentrale termoelettriche\, impianti e laboratori nucleari\, aziende estrattive ed altre attività minerarie\, lavori in sotterraneo\,\naziende per la fabbricazione di esplosivi\, polveri e munizioni\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro\, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.\naziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura\n\nAZIENDE DEL GRUPPO B\naziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \nAZIENDE DEL GRUPPO C\naziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. \n  \nAGGIORNAMENTO \nSecondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 388/2003 prevede che “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico“ \nGRUPPO A: 6 ore\nGRUPPO B e C: 4 ore \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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DESCRIPTION:Corso di formazione per lavoratori di attività rischio alto 12 ore.\nPossibilità di effettuare corso in aula o in videoconferenza \nDESTINATARI \nLavoratori che svolgono attività in imprese edili\, tipografie\, aziende esposte a rischio elettrico\, falegnamerie\, cliniche\, laboratori di analisi ecc. \nVALIDITA’  \nAttestato formazione lavoratori specifica alto rischio valido 5 anni \nDOCENTI \nEsperti nella specifica materia con esperienza pluriennale e in possesso dei requisiti del docente formatore in ambito sicurezza secondo dm 06/03/2013 \nMODALITÀ D’ISCRIZIONE \nPer le iscrizioni ai corsi compila il form per la richiesta di informazioni di seguito. \nRif. Piano Formativo FonARCom DLA 9400-0012 \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO PREPOSTO - lez 2
DESCRIPTION:Il preposto\, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008\, è la persona che\, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli\, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro\, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011\, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008\, prevede che il preposto frequenti\, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro\, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore. \nIl corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 12 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco. \n\n\nAggiornamento\n\n\nSecondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011\, il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento biennale della durata minima di 6 ore\, indipendentemente dalla categoria di rischio cui appartiene la sua azienda. \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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SUMMARY:FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO ALTO (PARTE SPECIFICA)1°LEZIONE - Rif. Piano Formativo FonARCom A0524-0014
DESCRIPTION:Corso di formazione per lavoratori di attività rischio alto 12 ore.\nPossibilità di effettuare corso in aula o in videoconferenza \nDESTINATARI \nLavoratori che svolgono attività in imprese edili\, tipografie\, aziende esposte a rischio elettrico\, falegnamerie\, cliniche\, laboratori di analisi ecc. \nVALIDITA’  \nAttestato formazione lavoratori specifica alto rischio valido 5 anni \nDOCENTI \nEsperti nella specifica materia con esperienza pluriennale e in possesso dei requisiti del docente formatore in ambito sicurezza secondo dm 06/03/2013 \nMODALITÀ D’ISCRIZIONE \nPer le iscrizioni ai corsi compila il form per la richiesta di informazioni di seguito. \nRif. Piano Formativo FonARCom DLA 9400-0012 \n \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTO
DESCRIPTION:Il preposto\, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008\, è la persona che\, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli\, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro\, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011\, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008\, prevede che il preposto frequenti\, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro\, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore. \nIl corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 8 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco. \n\n\nAggiornamento\n\n\nSecondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011\, il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento biennale della durata minima di 6 ore\, indipendentemente dalla categoria di rischio cui appartiene la sua azienda. \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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SUMMARY:CORSO RLS - LEZIONE 1/4
DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n  \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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SUMMARY:CORSO AGGIORNAMENTO RLS - 4 ORE - CERRO MAGGIORE
DESCRIPTION:Chi rappresenta i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro?\n\n\nIl Corso  prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza\, con pluriennale esperienza e sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016\, rep. atti n. 128/CSR e dal D.l. 6/3/13 relativo alla qualificazione dei docenti nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. \n\n\n\n\nSecondo il D.Lgs. 81/2008\, in tutte le aziende\, i lavoratori hanno l’attitudine di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa è una figura indispensabile poichè rappresenta il punto di incontro tra datore di lavoro e lavoratori relativamente agli argomenti riguardanti la sicurezza sul lavoro. \nProprio per questo motivo il RLS deve frequentare un corso di formazione di 32 ore da noi erogabile nelle nostre aule\, e deve partecipare ad un aggiornamento annuale obbligatorio seguendo un modulo che varia in base al numero di dipendenti presenti in azienda. \nIl RLS è soggetto ad un aggiornamento disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale di: \n\nminimo 4 ore all’anno per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;\nminimo 8 ore all’anno per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.\n\nUn’altra caratteristica della figura del RLS di essenziale importanza è la sua possibilità di fare ricorso alle autorità giudiziarie competenti\, nel caso in cui le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute ai lavoratori in azienda. \nSolitamente si predilige scegliere una figura caratterizzata da un grande rapporto di fiducia con il Datore di Lavoro e competente in materia (possibilmente un familiare). \n  \nCHI PUO’ ESSERE ELETTO RLS? \nIn aziende fino a 15 dipendenti il RLS è eletto di norma tra tutti i lavoratori\, mentre in aziende oltre i 15 dipendenti\, il RLS può essere eletto nelle rappresentanze sindacali\, in mancanza di questi si può comunque procedere all’elezione tra i lavoratori. \nInoltre in base al numero al numero dei dipendenti è necessario avere il giusto numero di RLS: \n\nPer aziende fino a 200 dipendenti è previsto 1 RLS.\nPer aziende da 200 a 300 dipendenti sono previsti 3 RLS.\nPer aziende con oltre 300 dipendenti sono previsti 6 RLS.\n\n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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DESCRIPTION:Il preposto\, così come definito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008\, è la persona che\, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli\, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro\, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011\, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008\, prevede che il preposto frequenti\, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro\, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore. \nIl corso di formazione per preposti deve avere una durata minima di 12 ore ed è valido per tutte le tipologie di rischio individuate dai codici Ateco. \n\n\nAggiornamento\n\n\nSecondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011\, il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento biennale della durata minima di 6 ore\, indipendentemente dalla categoria di rischio cui appartiene la sua azienda. \n\n\n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n 
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SUMMARY:CORSO USO CARRELLI ELEVATORI (MULETTO) 2° LEZIONE
DESCRIPTION:LEZIONE 1/2 – SI RICORDA CHE PER LA VALIDAZIONE DEL CORSO E’ OBBLIGATORIO FREQUENTARE ENTRAMBE LE LEZIONI. \nIl corso è valido per il rilascio dell’Abilitazione all’uso di carrelli elevatori secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome.\nPossibilità di effettuare corso in aula o in videoconferenza (parte teorica) ed è prevista esercitazione pratica.\nLa durata del corso di formazione per il conseguimento dell’Abilitazione all’uso carrello elevatore è di 12 ore per i carrelli industriali semoventi (muletti). \nDESTINATARI \nIl corso è destinato agli addetti che utilizzano i carrelli industriali semoventi (muletti) \nVALIDITA’ \nL’abilitazione ha la validità di 5 anni\, al termine dei quali è possibile effettuare il rinnovo attraverso un corso di aggiornamento della durata di 4 ore. \nDOCENTI \nEsperti nella specifica materia con esperienza pluriennale e in possesso dei requisiti del docente formatore in ambito sicurezza secondo DM 06/03/2013 \nMODALITÀ D’ISCRIZIONE \nPer le iscrizioni ai corsi clicca sul pulsante richiedi informazioni e compila il form per la richiesta di informazioni. \n\n\n  \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDichiaro di aver letto e compreso l'informativa\, i consensi obbligatori da prestare ed i miei diritti\nConsenso al trattamento dei dati per finalità di marketing come indicato nel relativo paragrafo dell'informativa privacy):\nAcconsentoNon acconsento
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